0xfe35…baab

All memos sent from and to 0xfe35…baab.

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE xxx Art. 1. Denominazione associazione culturale, senza scopo di lucro, denominata: ASSOCIAZIONE CULTURALE xxx 4 INNOVATION Art. 2. Sede L Associazione ha sede legale nel comune di xxx D associazione potr costituire altre sedi operative su tutto il territorio Italiano. La variazione delle sede legale deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica dello statuto. Art. 3. Scopo dell'associazione L Associazione ha struttura e contenuti democratici. L un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attivit alla normativa prevista dal C.C vigente, alle regole del presente statuto e ai principi di democraticit interna della struttura, di elettivit delle cariche associative. L'Associazione xxx 4 Innovation persegue i seguenti scopi: " diffondere la cultura della tecnologia e dell innovazione all interno del territorio di xxx D Italia e, per vicinanza territoriale, nel Canton Ticino, Lombardia e Italia in generale; " diffondere la conoscenza della storia del territorio di xxx D Italia nel tessuto produttivo del Canton Ticino e del nord Italia; " favorire la differenziazione lavorativa all interno del comune di xxx D Italia, introducendo aziende e startup, con un particolare riguardo all innovazione e alla tecnologia; " promuovere e diffondere le nuove tecnologie dell informazione applicate al territorio, nello specifico applicazioni di Fintech, Blockchain, Internet of Things e intelligenza artificiale; " proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione di promozione sociale; " porsi come punto di riferimento all interno del territorio ticinese, per quanto riguarda l inventiva, capacit di innovazione, spirito d impresa tipici dell imprenditoria italiana; " diventare un luogo riconosciuto a livello nazionale ed europeo per il tema dell innovazione, grazie ad eventi ed incontri che verranno organizzati sul territorio del Comune di xxx D Italia; " promuovere la formazione e la riqualificazione professionale degli operatori e categorie professionali presenti sul territorio di xxx D fatto divieto agli organi amministrativi dell Associazione di svolgere o far svolgere attivit con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l esclusivo perseguimento delle finalit associative. L Associazione potr compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali, comunque sussidiarie e correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalit. Inoltre, l'associazione potr partecipare ad altre associazioni o societ con oggetto analogo o strategico al proprio, e potr promuovere e partecipare ad associazioni analoghe. Art 4. Attivit dell'associazione L Associazione potr, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell oggetto sociale, esercitare le sotto indicate attivit, connesse alle attivit istituzionali e strumentali al raggiungimento delle finalit associative: " promuovere, organizzare e gestire riunioni, incontri, convegni, simposi, dibattiti, seminari di studio, conferenze, nonch, lezioni, master, corsi di formazione, di specializzazione e di aggiornamento professionale, anche accreditati; " promuovere studi e ricerche, anche mediante l istituzione di appositi comitati scientifici o commissioni, e ogni altra iniziativa culturale e scientifica, inerente lo scopo associativo; " stipulare accordi, convenzioni, progetti, collaborazioni con istituzioni pubbliche, aziende e societ private del territorio del Comune di xxx d Italia e dei territori limitrofi Italiani e Svizzeri; " porre in essere operazioni di natura commerciale in conformit alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attivit commerciali propedeutiche e/o collegate, nei limiti della normativa in materia; " provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, e altro materiale legato allo scopo dell'associazione, oltre a promuovere e pubblicizzare la propria attivit e la propria immagine, anche tramite il web; " sviluppare collaborazioni con altri enti o associazioni culturali, in Italia ed all Estero; " sostenere i progetti proposti tramite convenzioni, sovvenzioni, prestiti, vincoli, accordi, contratti; " svolgere qualsiasi altra attivit, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalit associative. Art. 5. Durata La durata dell a tempo indeterminato; Art. 6. Soci Sono ammessi come soci le persone fisiche, le societ, aziende, professionisti, universit, fondazioni, centri di studio e ricerca e altri enti pubblici o privati, interessati alla promozione e diffusione della cultura della tecnologia, dell innovazione e alla promozione del territorio del comune di xxx D Associazione non pu essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e l'attivit dell'associazione, hanno presentato domanda scritta, controfirmata da almeno due soci, dichiarando: - di voler partecipare alla vita associativa; -di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti; di accettare le attivit e il metodo dell Associazione. Colui che presenta domanda di adesione diventa socio dell'associazione del momento della domanda. Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per confermare o negare l'adesione. L'eventuale diniego deve essere comunicato e motivato ed inappellabile. I soci dell'associazione si distinguono in soci fondatori, ordinari, persone giuridiche, sostenitori e onorari. - Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione; - Soci Ordinari sono coloro che richiedono l adesione all'associazione e ne condividono, pienamente e senza riserva alcuna, gli scopi e i principi; - Soci Persone Giuridiche, sono gli enti pubblici e privati, come associazioni, fondazioni, centri di ricerca, universit, aziende e societ, interessate alla diffusione della cultura della tecnologia, dell innovazione e alla promozione del territorio del Comune di xxx D Italia e dei territori limitrofi; - Soci Sostenitori, sono persone che si impegnano a sostenere materialmente o con il loro contributo l associazione; - Soci Onorario, sono coloro che hanno maturato una particolare esperienza o che si sono distinti della promozione e diffusione delle finalit e degli scopi associativi. Ogni socio osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonch delle disposizioni adottate dagli Organi dell Associazione. Il nuovo socio sar chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal Consiglio Direttivo. Fra gli aderenti all Associazione esiste parit di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalit associative, volte a garantire l del rapporto medesimo, sono uniformi. esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneit della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili. La qualifica di socio si perde per: 1) dimissioni; 2) decesso; 3) per radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non d luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere. 4) per il mancato pagamento della quota associativa annuale. La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed ammesso ricorso all Assemblea e la decisioni inappellabile. Le prestazioni dei soci a favore dell Associazione e le cariche sono sempre gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall Associazione stessa. L'associazione potr comunque procedere all'assunzione di soci o terzi quando ci sia necessario per sostenere e gestire l'attivit dell'associazione. fatta salva la possibilit di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione del consiglio direttivo, a responsabili e organizzatori dell'attivit dell'associazione e per coloro che svolgono attivit amministrative, dirigenziali e di segreteria. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione e erogati nei limiti e nelle modalit delle normative civili e fiscali vigenti. Art. 7. Diritti e doveri degli associati I soci hanno diritto: 1) di partecipare all assemblea e di votare direttamente per l approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi sociali dell associazione e di impugnare le delibere degli organi sociali; 2) partecipare alla vita associativa e alle attivit sociali; 3) esprimere liberamente la propria opinione; 4) ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa; Nota: diritto di voto e intervento in assemblea, di impugnazione e recesso sono inviolabili. Gli associati non possono vantare altri diritti non previsti dallo statuto. I soci hanno il dovere: 1) di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell Associazione; 2) di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali; 3) di versare contributi per i bisogni dell'associazione e deliberati dal consiglio direttivo e di svolgere le attivit associative preventivamente concordate; 4) di mantenere un comportamento conforme alle finalitAssociazione. L associazione non comporta obblighi di finanziamento. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entit e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell in caso di esclusione o di morte dell dare luogo alla ripartizione di quanto versato all associazione per il fondo di dotazione. I soci potranno effettuare, su richiesta del consiglio direttivo, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidit. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti. Art. 8. Organi sociali Sono organi dell Associazione: - l Assemblea dei Soci; - il Presidente; - il Consiglio Direttivo. A garanzia della democraticit della struttura dell Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive. Art. 9 L Assemblea dei soci L Assemblea dei soci organo sovrano dell associazione. Essa composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci. L convocata dal Presidente, almeno una volta all anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilit, da un consigliere. La convocazione dell'assemblea pu essere comunque richiesta da almeno un\terzo dei soci. La convocazione dell effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l assemblea di prima convocazione e deve contenere l ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di riunione. Nella stesso avviso di convocazione dell essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione pu effettuarsi anche con e-mail, fax o lettera confermata dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l associazione, eleggono domicilio nel luogo e all indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci. L comunque valida, a prescindere dalle predette formalit, qualora siano presenti tutti i soci risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data dell adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione. L assemblea dei soci pu essere convocata anche fuori dalla sede sociale. L assemblea ordinaria delibera: - l elezione del Consiglio Direttivo; - l approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale; - il programma annuale delle attivit; - sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo; Il socio maggiore di et ha diritto di voto. ammesso il voto per delega, non pi di due per ogni socio partecipante. In prima convocazione, l assemblea ordinaria regolarmente costituita con la presenza della met uno dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L assemblea delibera, sugli argomenti posti all ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di met uno dei votanti. L Assemblea straordinaria delibera: - sulle richieste di modifica dello Statuto; - sullo scioglimento dell Associazione; - sulla nomina del liquidatore. Riguardo le modifiche dello statuto, l assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di almeno un\terzo pi uno degli associati, e delibera a maggioranza assoluta. Riguardo lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre\quarti degli associati. Le riunioni dell Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell Assemblea dei soci. Art. 10. Consiglio Direttivo L amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due e non superiore a 4. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno met dei componenti. Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci; b) adottare provvedimenti disciplinari; c) compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto contabile; d) eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; e) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro, conferire mandati di consulenza; f) approvare il programma dell Associazione; g) fissare il regolamento per il funzionamento e l organizzazione interna dell Associazione; h) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell Associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant altro necessario per il buon funzionamento dell Associazione. i) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessit ed urgenza. l) determinare e deliberare il rimborso spese e i compensi a favore dei soci che svolgono attivitassociazione. Se nel corso dell anno sociale vengono a mancare uno o pi consiglieri, si proceder, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite i primi dei non eletti o tramite cooptazione. I consiglieri cessano dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa dall'assemblea straordinaria, regolarmente costituita con la presenza di almeno i due\terzi degli associati, e con voto favorevole dei tre\quarti dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo. Art. 11. Il Presidente Al Presidente, a cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell associazione di fronte ai terzi e anche in giudizi, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. Il Presidente pu conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o pi soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Il Presidente dura in carica cinque anni e pu essere rieletto. In caso di comprovata necessit od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva. In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente dell'associazione. Il presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa dall'assemblea straordinaria, regolarmente costituita con la presenza di almeno i due\terzi degli associati, e con voto favorevole dei tre\quarti dei presenti. Art. 12 Durata delle cariche sociali Tutte le cariche sociali hanno una durata quinquennale. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo. Art. 13 Risorse economiche L Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attivit da: a) quote associative o contributi volontari dei soci; b) eventuali contributi volontari dei terzi, associazioni o enti privati; c) eventuali contributi versati dai soci che usufruiscono dei servizi messi a disposizione o partecipano a corsi, conferenze o altre iniziative organizzate dall'associazione; d) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo; e) donazioni, eredit, lasciti testamentari, legati; f) entrate derivanti da attivit commerciali e produttive marginali, connesse alle attivit istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalit associative; g) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, comunque occasionali; h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l attivo in conformit a quanto previsto dal presente statuto. I mezzi finanziari che pervengono all Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un membro dell'associazione da lui delegato con delega scritta. Art. 14 Il Patrimonio Il patrimonio composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all'associazione in virt della sua attivit. Il patrimonio dell'associazione pu essere utilizzato solo per il compimento delle attivit prefissate dallo statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio o avanzare pretese sullo stesso. Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonch fondi, riserve e capitale durante la vita dell Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attivit istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 16. Raccolta pubblica di fondi Nel caso di raccolta pubblica di fondi, comunque occasionale e attuata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, l Associazione dovrapposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate. Art. 17. Rendiconto economico-finanziario L esercizio sociale dell Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche. Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo, che dia testimonianza delle attivit dell'associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all approvazione dell Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale. Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. Art. 18. Intrasmissibilit della quota associativa La quota o contributo associativo intrasmissibile e non rivalutabile Art. 19. Scioglimento In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell Associazione, l'assemblea dei soci nominer un liquidatore. I beni che residuano dopo l esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalit analoghe o affini o ai fini di pubblica utilit, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 20. Completezza dello Statuto Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro. xxx D 08/04/2019 I soci fondatori